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Home Le Rubriche Angolo Normativo Sconti sull'Irpef per la dichiarazione dei redditi.
Sconti sull'Irpef per la dichiarazione dei redditi. PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione ForexItalia   
Lunedì 03 Maggio 2010 07:37

Si avvicina a grandi passi per quest'anno l'appuntamento e la scadenza con la compilazione e la consegna al Centro di Assistenza Fiscale (Caf), o ad un intermediario abilitato, del modello 730 2010; ma nelle prossime settimane allo stesso modo i titolari di partita Iva saranno chiamati alla liquidazione delle imposte per il modello Unico 2010.

E allora nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate con una apposita circolare, la numero 21/E, ha sciolto alcuni dubbi in merito ad una delle voci della dichiarazione più importanti per i contribuenti, ovverosia quella relativa alle detrazioni fiscali e, quindi, alle spese ammissibili che si possono scaricare. L'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, ha fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di poter detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), nella misura del 19% della spesa sostenuta, l'acquisto di farmaci omeopatici effettuato nel 2009.

Ebbene, al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente nella Circolare che resta valida, e quindi ammessa, la detrazione sull'acquisto di farmaci omeopatici anche se nello scontrino manca il cosiddetto AIC, ovverosia il numero di autorizzazione all’immissione in commercio. Al posto dell'AIC, infatti, basta ai fini della detraibilità dell'acquisto di farmaci omeopatici la presenza sullo scontrino d'acquisto del codice identificativo della qualità del farmaco che risulta essere rilevabile attraverso la lettura ottica.

Quindi, la detrazione è ammessa sia in presenza del numero identificativo con la decodifica della qualità del prodotto omeopatico acquistato, sia inoltre con l'indicazione nello scontrino del nome commerciale del farmaco così come è avvenuto lo scorso anno per le certificazioni che alcune farmacie hanno provveduto a rilasciare all'acquirente.

Un altro importante chiarimento dall'Agenzia delle Entrate è stato fornito anche in merito al cosiddetto "bonus energia", ovverosia la detrazione al 55% sugli interventi di efficienza energetica degli edifici; ebbene, su tale ambito l'Agenzia delle Entrate ha "aperto" la fruizione del bonus anche a favore di quei contribuenti che lo scorso anno hanno provveduto a sostenere le spese per il rinnovo del portone di ingresso; a patto infatti che il portone, nell'ambito del maggior risparmio energetico, rientri nei parametri tecnici stabiliti, la fruizione dello sconto Irpef al 55% sulla spesa sostenuta risulta essere infatti valida ed ammessa quale costo soggetto agevolazione in linea con gli altri interventi finalizzati a garantire ad un'unità immobiliare il risparmio di energia.

Per quanto riguarda invece i mutui, ed in particolare la possibilità di poter detrarre gli interessi passivi, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare numero 21/E ha altresì chiarito che il beneficio della detrazione rimane valido ed ammissibile anche quando un mutuo intestato ad un solo coniuge viene sostituito con un altro dove invece l’intestazione si allarga ad entrambi i coniugi.

 

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