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Home Le Rubriche Angolo Normativo Nuove regole per i rimborsi sull'IVA.
Nuove regole per i rimborsi sull'IVA. PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione ForexItalia   
Martedì 13 Aprile 2010 08:19

A seguito di un provvedimento firmato all'inizio del mese di aprile dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, cambiano le regole per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) riguardanti gli acquisti effettuati in Paese dell'Unione Europea. A darne notizia è stata l'Amministrazione finanziaria nel sottolineare, innanzi tutto, come per gli operatori italiani che devono chiedere il rimborso dell'Iva per gli acquisti in altri Paesi dell'Unione Europea, cambia il soggetto al quale occorre presentare la domanda.

Questa, infatti, non deve essere più presentata Amministrazione finanziaria dell’altro Stato dove è stato effettuato l'acquisto, ma direttamente all'Agenzia delle Entrate e rigorosamente online, ovverosia in via telematica, utilizzando i servizi Fisconline o Entratel, e direttamente a cura del diretto interessato ai rimborsi oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. A questo punto, fatto salvo un periodo pari a quindici giorni per effettuare i necessari controlli, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad inoltrare l'istanza di rimborso a quel Paese dell'Unione Europea dove il richiedente il rimborso Iva ha effettuato l'acquisto.

A questo punto l'Amministrazione dello Stato estero dove è stato effettuato l'acquisto comunicherà al contribuente l'esito della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto entro un termine massimo di quattro mesi e non più entro sei mesi come avvenuto in passato; in corrispondenza di un esito positivo la somma spettante relativa al rimborso sarà erogata nell'arco di dieci giorni successivi.

Il discorso è chiaramente speculare per gli operatori esteri che acquistano in Italia e chiedono il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto; anche per questo caso, infatti, l'operatore non deve più inviare la richiesta all'Agenzia delle Entrate, e quindi al Paese estero dove è stato effettuato l'acquisto, bensì all'Amministrazione finanziaria del proprio Paese; sarà poi quest'ultima, dopo i necessari controlli, ad inoltrarla al Fisco italiano.

L'altra casistica è quella riguardante gli operatori che effettuano acquisti in Italia ma non appartengono all'Unione Europea, ovverosia, ad esempio, gli operatori svizzeri ed israeliani; ebbene, in questi casi, e proprio in riferimento ai due Paesi citati, a seguito di accordi con il Fisco italiano gli operatori extra Ue che chiedono il rimborso dell'IVA debbono continuare a farlo inoltrando in forma cartacea la domanda al Centro operativo di Pescara utilizzando l'apposito modello Iva 79.

In ogni caso, per tutti gli operatori, in attuazione della direttiva 2008/9/CE, la data del 30 settembre dell'anno successivo all'acquisto per cui si chiede il rimborso IVA è l'ultima utile per poter presentare la domanda. A conti fatti, quindi, con la direttiva 2008/9/CE scatta una vera rivoluzione sui rimborsi Iva sia per quel che riguarda le modalità di presentazione, sia per i tempi di lavorazione delle istanze e di liquidazione delle somme spettanti.

 

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